Duplicato patente

Richiedi un duplicato della patente in caso di furto, distruzione accidentale o smarrimento. Puoi richiederlo anche in caso di deterioramento del documento.

Conversione patente

Se sei un cittadino straniero residente in Italia, puoi richiedere la conversione della patente di guida. Durante il primo anno di soggiorno in Italia dopo il conseguimento della residenza puoi circolare su tutto il territorio nazionale con la licenza di guida rilasciata nel tuo paese di origine. Trascorso tale termine, e dunque a partire dal secondo anno, dovrai convertire la patente in una patente italiana oppure conseguirne una ex novo.

Se devi effettuare la conversione della tua patente di guida rilasciata in un paese diverso dall’Italia, puoi rivolgerti a noi.

Revisione patente

La revisione della patente di guida è disciplinata dall’articolo 128 del Codice della Strada. È un procedura richiesta per verificare se i requisiti richiesti per il possesso del documento sono ancora validi. La revisione della patente può essere richiesta in caso di incidente con lesioni gravi a persone, violazione di disposizioni del Codice della Strada, violazione di una norma del Codice della Strada da parte di un conducente minorenne o nel caso in cui il titolare del documento sviluppi patologie ritenute incompatibili con la licenza di guida.

Riclassificazione patente

La riclassificazione o declassamento della patente può avvenire o a seguito di volontaria richiesta del titolare oppure perché disposto dalla Commissione Medica Locale quando il titolare non risulti più in possesso dei requisiti per la patente posseduta ma sia in grado di ottenere quella di categoria inferiore.

Patente internazionale

Se si intende condurre  veicoli in un Paese extracomunitario è necessario, generalmente, richiedere il Permesso internazionale di guida (denominato anche Patente internazionale) o produrre una traduzione giurata della propria patente nella lingua del Paese che si intende visitare.

Esistono due distinti modelli di patente internazionale:

  • il modello “Convenzione di Ginevra 1949”, che ha validità di 1 anno
  • il modello “Convenzione di Vienna 1968”, che ha validità di 3 anni

La validità di entrambi i modelli è sempre nei limiti di validità della patente italiana posseduta.

Alcuni paesi accettano entrambi i modelli, altri solo uno dei due.

In Italia è possibile ottenere sia l’uno che l’altro modello di permesso internazionale di guida.

Per conoscere con esattezza il tipo di documento di guida richiesto è sempre consigliabile contattare, prima di intraprendere un viaggio all’estero, le autorità consolari del Paese che si intende visitare.

Utili informazioni al riguardo possono essere ottenute anche consultando il sito web www.viaggiaresicuri.it.

Ricorso contro Commissione Medica Locale

Il conducente che, dopo una visita in Commissione Medica Locale, non condivide il giudizio emesso può effettuare, a sua richiesta ed a sue spese, una nuova visita medica presso un’Unità Sanitaria Territoriale di Rfi (Rete Ferroviaria Italiana).

In alternativa alla visita medica presso un’Unità Sanitaria Territoriale di Rfi, può presentare

  • un ricorso giurisdizionale al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) entro 60 giorni
    oppure
  • un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni

In questi casi il ricorso riguarda il provvedimento emesso dall’Ufficio Motorizzazione Civile sulla base della certificazione della Commissione Medica Locale (sospensione o revoca della patente per inidoneità alla guida, riduzione del termine di validità, declassamento, prescrizioni di adattamenti per il veicolo).

Se la valutazione medica dell’Unità Sanitaria Territoriale di Rfi è più favorevole il conducente può presentare la nuova certificazione medica all’Ufficio Motorizzazione Civile per il riesame e l’eventuale modifica o annullamento del provvedimento emesso sulla base della precedente certificazione.
La nuova certificazione medica più favorevole rilasciata da Rfi deve essere presentata all’Ufficio motorizzazione civile entro il termine massimo di 120 giorni dal ritiro del certificato medico non condiviso della Commissione medica locale.

L’Ufficio Motorizzazione Civile può accettare certificazioni presentate oltre questo limite solo nel caso in cui:

  •  il conducente dimostra di aver richiesto la visita medica tempestivamente e nei termini;
  •  il ritardo è imputabile unicamente a Rfi.

Per maggiori informazioni sulle Unità Sanitarie Territoriali di Rfi, sulla richiesta di visita medica e sui relativi costi è possibile consultare la pagina del sito web di Rfi dedicata ai servizi sanitari.