Esportazioni veicoli UE ed Extra UE

 

Chi vuole esportare definitivamente un veicolo in un altro Paese deve prima effettuare la radiazione per definitiva esportazione all’estero dall’Archivio Nazionale dei Veicoli e dal PRA.

Dal 1° gennaio 2020, è obbligatorio che un’auto o una moto, prima dell’effettiva esportazione all’estero, venga sottoposta a revisione, con esito positivo, in data non anteriore a 6 mesi rispetto alla data di richiesta di radiazione.

Quali sono i limiti per l’esportazione dei veicoli all’estero?

La procedura di cui sopra è soggetta a limiti nel caso di situazioni particolari. Per esempio se sul veicolo da esportare è iscritto al PRA un provvedimento di fermo amministrativo, occorre prima cancellare il fermo e solo dopo richiedere la cessazione della circolazione per esportazione. Qualora invece sul veicolo da esportare risulti iscritta un’ipoteca non ancora scaduta un pignoramento o un sequestro, dev’essere allegato un atto comprovante l’assenso alla radiazione da parte del creditore o dell’autorità competente. In particolare, per l’esportazione di veicoli con ipoteche iscritte e non ancora scadute bisogna allegare l’atto di assenso del creditore con scrittura privata autenticata dal notaio.

Come presentare la richiesta?

La richiesta di radiazione per procedere all’esportazione di un’auto si può presentare presso la nostra agenzia presentando i seguenti documenti:

  • Carta d’identità
  • Codice fiscale
  • Libretto di circolazione o Documento Unico originali
  • Eventuale Certificato di Proprietà cartaceo originale
  • Targhe originali
  • Eventuale denuncia alle autorità competenti dello smarrimento dei documenti richiesti in precedenza o delle targhe
  • Revisione in essere ( NON SCADUTA)